Criteri di assegnazione

I processi da assegnare sono divisi (settimanalmente) in tanti gruppi di eguale consistenza numerica quanti sono i giudici della sezione, formati secondo l’ordine progressivo di iscrizione nel Registro Generale. I processi dei vari gruppi sono assegnati, in successione automatica, secondo l’ordine alfabetico del primo giudice estratto.
Per quanto invece si riferisce all’assegnazione e alla distribuzione dei procedimenti cautelari o di urgenza ante causam, essa avviene nel seguente modo: risulta essere stato istituito presso il presidente del Tribunale un registro in cui è annotata la data di assegnazione di ciascun ricorso a ciascun giudice della sezione competente per materia e l’assegnazione avviene a partire dal giudice meno anziano al più anziano, escluso il presidente della sezione, per poi riprendere, nello stesso modo, una volta esaurite le assegnazioni al giudice più anziano.
In tal modo associando il nome del giudice assegnatario alla data di assegnazione, è agevole controllare, in modo obiettivo e predeterminato, il rispetto della ripartizione obiettiva e predeterminata del ricorso al giudice di ciascuna sezione.

Criteri di sostituzione dei magistrati nei casi di astensione, ricusazione, impedimento o incompatibilità.
I criteri di sostituzione dei magistrati nei casi di astensione, ricusazione, impedimento o incompatibilità sono i seguenti:
il componente astenutosi, ricusato, impedito o incompatibile è sostituito dal magistrato della sezione che lo segue nell’ordine di anzianità; nell’eventualità che la sostituzione riguardi il magistrato più giovane, la supplenza spetta al magistrato della sezione che lo precede nell’ordine di anzianità.
I ricorsi per ricusazione eventualmente proposti contro i giudici sono trattati dai collegi delle prime quattro sezioni civili, a partire dalla 1^ sezione civile, con rotazione trimestrale.
Ove i giudici facciano parte della sezione competente in quel trimestre, i ricorsi sono trattati dalla sezione immediatamente successiva, e nell’ipotesi che il giudice eventualmente ricusato sia in servizio nella 4^ o 5^ sezione civile, competente per quel determinato trimestre, il ricorso viene trattato dalla 1^ sezione civile.
Il collegio giudicante risulta composto dal Presidente (e se manca o è impedito) dal giudice più elevato per qualifica e per maggiore anzianità (se vi siano nella sezione più giudici di pari qualifica), e dal giudice più elevato per qualifica e per maggiore anzianità (se vi siano più giudici di pari qualifica) e dal relatore.