Criteri di assegnazione

Nell’ambito della sezione, il tribunale in composizione collegiale opera con tre collegi.
I processi sono ripartiti tra i tre indicati collegi sulla base del criterio obiettivo della data di nascita dell’imputato ovvero, in caso di più coimputati, dell’ultimo coimputato individuato secondo l’ordine alfabetico; più precisamente, vengono assegnati:
a ) al collegio I quelli nei quali la data di nascita sia ricompresa nella prima decade del mese; 
b ) al collegio II quelli nei quali la data di nascita sia ricompresa nella seconda decade del mese;
c ) al collegio III quelli nei quali la data di nascita sia ricompresa nella terza decade del mese.
Tutti i nuovi processi di competenza del tribunale in composizione monocratica che pervengono vengono ripartiti fra tutti i giudici sulla base della prima lettera del cognome dell’imputato ovvero, in caso di più coimputati, della lettera del cognome dell’ultimo coimputato individuato secondo l’ordine alfabetico.
Al termine di ogni semestre, sarà accertato, sia con riferimento ai processi pervenuti ai collegi, sia con riferimento ai processi pervenuti ai giudici monocratici, se, nel corso del semestre stesso, i sopra citati criteri di assegnazione automatica abbiano prodotto una equa ripartizione dei processi pervenuti nel semestre. In caso negativo, ossia se fra il collegio o il giudice più favorito e il collegio e il giudice meno favorito, vi sia uno scostamento superiore al 10%, tutti i nuovi processi che perverranno saranno automaticamente assegnati ai giudici e ai collegi “più favoriti”, a partire dal collegio o dal giudice in assoluto “più favorito” (a prescindere dai citati criteri delle date di nascita e delle lettere), sino a quando i collegi e i giudici più favoriti non acquisiscano lo stesso numero di processi che nel semestre appena decorso era pervenuto al collegio o al giudice meno favorito. 
Nell’ambito dei collegi, in caso di impedimento del presidente, questi viene sostituito dal giudice più anziano della sezione e, in caso di impedimento di tutti gli altri giudici e/o ove risultino impossibili tutte le sostituzioni, il giudice impedito viene sostituito dal giudice che lo segue nell’ordine di anzianità, sempre a condizione che non sia a sua volta già impegnato nello stesso giorno in un’udienza “propria” quale giudice collegiale o monocratico; il giudice meno anziano, invece, viene sostituito dal giudice più anziano della sezione.