DOVE |
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COS'E' |
E' la richiesta di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. Deve essere effettuata prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione del bene pignorati |
CHI PUO' RICHIEDERE |
Il debitore personalmente o il suo difensore costituito |
COSA OCCORRE |
Al momento di presentazione dell'istanza deve essere depositata, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti gli eventuali versamenti già effettuati di cui il debitore deve dare prova documentale. La somma va versata presso l'istituto di credito indicato dall'ufficio e vincolata all'ordine dell'Autorità Giudiziaria (oppure: presso lo sportello della BNL ubicato nel Palazzo di Giustizia). |
QUANTO COSTA |
Spese di accensione del c/c bancario |
TEMPI |
L'istanza viene portata all'attenzione del Giudice dopo la consegna in Cancelleria dell'assegno dell'importo pari al quinto del credito. |