Istanza per la conversione del pignoramento

DOVE
  • Deposito telematico a mezzo di avvocato costituito
  • Personalmente dal debitore presso la Cancelleria del Giudice dell'Esecuzione
COS'E'

E' la richiesta di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. Deve essere effettuata prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione del bene pignorati
L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità.

CHI PUO' RICHIEDERE

Il debitore personalmente o il suo difensore costituito

COSA OCCORRE

Al momento di presentazione dell'istanza deve essere depositata, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti gli eventuali versamenti già effettuati di cui il debitore deve dare prova documentale. La somma va versata presso l'istituto di credito indicato dall'ufficio e vincolata all'ordine dell'Autorità Giudiziaria (oppure: presso lo sportello della BNL ubicato nel Palazzo di Giustizia).
Tale deposito va effettuato a mezzo assegno circolare intestato a “Trib. di Bari conversione rgei …” da consegnarsi alla Cancelleria del Giudice dell'Esecuzione.
In caso di accoglimento dell'istanza, le rate verranno versate a mezzo bonifico sul conto acceso c/o la BNL Palazzo di Giustizia le cui coordinate verranno fornite dalla Cancelleria.

QUANTO COSTA

Spese di accensione del c/c bancario

TEMPI

L'istanza viene portata all'attenzione del Giudice dopo la consegna in Cancelleria dell'assegno dell'importo pari al quinto del credito.