DOVE | Presso lo sportello unico rispettivamente delle Cancellerie di esecuzione mobiliare o immobiliare. |
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COS'E' |
E’ l’atto con cui, dopo la notifica del pignoramento, viene dato impulso al procedimento esecutivo. In mancanza, decorsi 90 giorni dalla notifica del pignoramento, lo stesso diviene inefficace. |
CHI PUO' RICHIEDERE |
Il difensore del creditore procedente. |
COSA OCCORRE |
Insieme all’istanza di vendita va depositato attestazione pagamento mediante modello F23 o adesivo. |
QUANTO COSTA |
€ 220,00 salvo crediti inerenti materie per cui la legge preveda l’esenzione. |
TEMPI |
È possibile accelerare le attività relative alle varie istanze delle parti nel procedimento esecutivo immobiliare, qualora la registrazione del pignoramento sia stata effettuata attraverso il Processo Civile Telematico. |