Criteri di assegnazione

I ricorsi sono assegnati ai magistrati del primo collegio se l’imputato ha il cognome che inizia con le lettere dell’alfabeto dalla “A” alla “L”; vengono, invece, assegnati ai magistrati del secondo collegio se l’imputato ha il cognome iniziante con le lettere dell’alfabeto dalla “M” alla “Z”.
Se il procedimento ha più imputati, si tiene conto del cognome dell’imputato con la contestazione più grave; nell’ipotesi di pari gravità per più imputati, si tiene conto, nello stesso modo, del cognome dell’imputato più giovane di età.
I procedimenti di competenza del primo collegio vengono assegnati in ragione di anzianità –partendosi cioè dal magistrato più anziano fino a giungere a quello meno anziano- a cominciare dalla lettera “A” fino alla “L”, altrettanto vale per i procedimenti del secondo collegio a cominciare dalla lettera “M”; esaurite le lettere, si riprende l’assegnazione, ripartendosi dalla lettera iniziale.
Vale il principio, per cui un fascicolo trattato da un giudice determina, per procedimenti successivi o istanze o seguiti riferentisi al medesimo fascicolo originario, la competenza del primo giudice.
Nell’ipotesi di ricusazione, astensione, incompatibilità o impedimento per qualsiasi causa di un magistrato della sezione, il ricorso sarà assegnato al collega meno anziano; se l’impedimento riguarda il meno anziano tra tutti i giudici della sezione, il ricorso sarà assegnato al più anziano della stessa.